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GRUPPO UGUAGLIANZA GENITORIALE
Nel 2021 nasce
il “Gruppo Uguaglianza Genitoriale”, uno dei sottogruppi di ALBORA. Il nostro
gruppo è formato da genitori, mamme e papà, che vogliono impegnarsi per
eliminare le situazioni di disparità di trattamento tra i genitori nelle
separazioni personali. Il fine è quello di garantire ai figli una vita più
serena con entrambi i genitori stessi.
INDICE:
1.
Obbiettivi
2.
Affido
condiviso e mantenimento diretto
3.
Doppio
domicilio
4.
Piano
genitoriale
5.
Oggettività
delle decisioni dei magistrati
6.
Formazione
specifica dei magistrati e dei legali in diritto di famiglia
7.
Mediazione
obbligatoria
8.
Casa
famigliare
9.
Servizi
Sociali Territoriali
1.
Obbiettivi
Si sente
spesso parlare di genitori che non assolvono pienamente alle loro
responsabilità genitoriali. Il nostro gruppo si pone come obiettivo quello di
eliminare le disparità, responsabilizzando i genitori nella crescita dei figli,
mettendo gli stessi al centro delle loro scelte.
2.
Affido
condiviso e mantenimento diretto
Una delle
criticità che spesso s'incontra nella separazione personale è l'interpretazione
della legge n.54/2006 per quanto riguarda l'affido condiviso; difatti la legge
in 15 anni dalla nascita non è mai stata applicata. Nelle varie sentenze,
stilate dopo la nascita della legge, s’è passati a sostituire il termine
“esclusivo” col termine “condiviso”, lasciando invariato il vecchio modo
operandis dei vari tribunali italiani.
Secondo la
legge si dovrebbero anche attuare il “tempo paritario” e il “mantenimento
diretto”, naturalmente dove ci sono i presupposti per applicare queste
metodologie di vita, mettendo sempre al centro di tutto il bene imprescindibile
dei figli.
3.
Doppio
domicilio
Un problema
che spesso si presenta, è che la figura del "genitore
non collocatario" non viene informata sulle cose riguardante i
figli.
Inoltre lo
stesso genitore perde il diritto ai contributi ed agli aiuti pubblici ed i
figli escono dal suo nucleo familiare per entrare nello stato di famiglia del
genitore collocatario, nella maggior parte dei casi la madre.
Per le norme
anagrafiche non è possibile prevedere una doppia residenza ma è possibile
prevedere un doppio domicilio in modo che i figli minori o maggiorenni non
autosufficienti rientrino in due nuclei separati, tutto grazie anche al
registro della bigenitorialità.
4.
Piano
genitoriale
La normativa
prevede che i figli crescano liberi secondo le proprie aspirazioni ed
inclinazioni.
Al momento
della separazione spesso i genitori hanno opinioni diverse su come e cosa i
figli faranno nella loro crescita.
Per questo
sarebbe necessario prevedere un piano genitoriale con l'aiuto di professionisti
che andrebbe aggiornato ogni 2 o 3 anni, coinvolgendo gli stessi
figli, ove possibile per età o capacità di discernimento.
Questo
potrebbe evitare quei casi in cui i genitori si sentono proprietari della
vita dei loro figli e pretendendo che crescano secondo le loro aspirazioni ed
inclinazioni.
5.
Oggettività
delle decisioni dei magistrati
La norma in
materia di affido condiviso prevede che entrambi i genitori provvedano alla
crescita dei figli esercitando ognuno la propria responsabilità genitoriale.
Quindi, citando l'articolo 337 ter del cc “Il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
Salvo accordi
diversi liberamente sottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali
esigenze del figlio
2) il tenore
di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
3) i tempi di
permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse
economiche di entrambi i genitori
5) la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Se l'affido è
condiviso e paritario non si capisce perché venga quasi sempre previsto un
assegno di mantenimento, in favore del genitore collocatario (che
nella legge 54\2006 non esiste).
La legge
54\2006 sull'affidamento condiviso prevede il principio di proporzionalità, ma
nella realtà dei fatti crea quasi sempre una sproporzione tra le risorse
economiche di un genitore (quasi sempre la madre), rispetto a quelle dell'altro
genitore.
Spesso accade
anche che chi è costretto a pagare questo assegno (quasi sempre il padre),
ritenga erroneamente assolto il proprio compito di genitore.
Per i genitori
gravati di tale assegno che vogliono esercitare la propria responsabilità
genitoriale spesso si vedono costretti a mantenere i figli sia quando sono con
loro che quando sono con l'altro genitore.
E spesso il
potere decisionale di chi versa il mantenimento viene scavalcato perchè non
corrisponde alla figura del genitore collocatario, colpendo lo stesso
profondamente nella propria dignità personale.
Proprio per
questo pensiamo che tale assegno debba essere stabilito dai decisori in maniera
residuale solo per motivi oggettivi e perequativi in situazioni diverse
motivate caso per caso.
6.
Formazione
specifica dei magistrati e dei legali di diritto famigliare
La trattazione
del diritto di famiglia non è una decisione di una causa di lavoro o di un
confine di un terreno perchè si parla di minori, emozioni e sentimenti.
Per questo chi
tratta questa materia devono essere magistrati e legali esperti in diritto di
famiglia.
Tutto ciò
porterebbe a soluzioni più eque e più veloci nelle liti tra
i separandi genitori che vanno sempre ad incidere negativamente sul
benessere dei figli.
7.
Mediazione
famigliare
Al fine di
tentare di trovare una via pacifica alle controversie ed alleggerire così anche
il carico sul sistema giudiziario potrebbe essere resa obbligatoria la
mediazione famigliare.
Secondo la
nostra idea si dovrebbero prevedere 1 o 2 incontri obbligatori e gratuiti per
le coppie che intendono separarsi per verificare se esiste lo spazio per
raggiungere un accordo ed evitare il processo giudiziale.
Tali incontri
saranno gestiti da personale qualificato e senza la presenza dei legali che
andranno eventualmente consultati (anche uno solo) per la stesura dell'accordo
da presentare ai magistrati.
Per tale scopo
possono essere usate anche associazioni già presenti sul territorio nazionale
che da tempo si occupano di queste problematiche.
8.
Casa
famigliare
Il concetto di
casa famigliare andrebbe tolto dall'ordinamento: succede spesso che il
proprietario venga privato temporaneamente del possesso della sua casa, in
favore del genitore collocatario.
Il genitore
che deve lasciare la casa continua a pagare il mutuo e deve provvede anche
a pagare l'affitto e le spese di una nuova abitazione.
Tutto questo a
favore di un fantomatico benessere dei figli che continuano ad abitare nella
casa dove loro sono cresciuti, ma che può venir meno se il
genitore collocatario decide di trasferirsi in un'altra abitazione.
Noi proponiamo
che il proprietario continui ad avere il possesso ed a risiedere nella propria
abitazione, e nel caso di comproprietà si cerca di trovare un accordo o la
casa stessa viene venduta.
Se uno dei
genitori continua ad abitare nella casa dovrebbe pagare all'altro genitore un quota d'affitto.
9.
Servizi
Sociali Territoriali
Spesso questi
servizi, soprattutto in realtà più piccole, non sono adeguati ai compiti loro
assegnati dai tribunali.
Accade spesso
che invece di risolvere i problemi purtroppo si amplificano.
Inoltre
l'operato di questi servizi non è soggetto a verifica alcuna.
Proprio per
questo e per il ruolo sempre più importante che essi sono chiamati a svolgere,
si rende necessaria la costituzione di una struttura commissariale che
verifichi il loro buon operato.
Gruppo Uguaglianza Genitoriale –
sottogruppo di ALBORA
Coordinatore Christian
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